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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: LE FAQ E LE NOVITA'

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: LE FAQ E LE NOVITA'

Le risposte a tutti i dubbi relativi al Servzio Civile Universale fornite da Elabora Sicilia di Confcooperative

giovedì 7 novembre 2024

1. Il Servizio civile universale è un lavoro?
No, il servizio civile non è assimilabile ad alcuna forma di lavoro di natura subordinata o parasubordinata.

 

2. Il Servizio civile è compatibile con altra attività?
Sì, non vi è incompatibilità assoluta tra svolgimento del servizio civile e la prestazione di altre attività lavorative al di fuori della struttura ospitante, purché lo svolgimento di queste ultime risulta compatibile con il corretto espletamento del servizio civile.

 

3. Quanto dura il Servizio civile?
La durata del servizio è di 12 mesi* (* meno mesi in caso di subentro).


4. Qual è l’orario di servizio?
I progetti prevedono un orario di servizio pari a 25 ore settimanali articolato su 5 o 6 giorni a settimana.

 

5. Quali sono i permessi ordinari concessi al volontario?
L’operatore volontario, durante il periodo di servizio, usufruisce del numero di giorni di permesso ordinario retribuiti indicato nel contratto sottoscritto, che varia in funzione della durata del progetto.


6. I giorni di assenza per sostenere esami universitari rientrano tra i permessi straordinari?
Sì, previa presentazione di documentazione rilasciata dall’Istituto universitario attestante l’effettivo espletamento della prova.


7. L’operatore volontario può assentarsi per malattia?
Sì, durante l’espletamento del servizio l’operatore volontario può usufruire di 15 giorni di malattia retribuiti* (* meno giorni in caso di subentro) e di ulteriori 15 giorni non retribuiti per i quali il compenso spettante è decurtato in proporzione al numero di giorni di assenza.
P.S. Qualora nel periodo di malattia ricadono giorni festivi o di riposo (ad esempio sabato e domenica) questi saranno conteggiati nel totale dei giorni di malattia.

8. In quali casi è possibile una temporanea modifica della sede di servizio?
L’Ente può impiegare gli operatori volontari, per un periodo non superiore a 60 giorni, presso altre località non coincidenti con la sede di assegnazione, soltanto nei seguenti casi:


- qualora detta previsione sia contenuta nella scheda del progetto e sia finalizzata a dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (ad esempio soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc….);
- in caso di motivi di forza maggiore che impediscano lo svolgimento del servizio nella sede di attuazione prevista dal progetto, l’Ente può impiegare l’operatore volontario fino al completamento del servizio presso altra sede accreditata;
- in caso di chiusura temporanea della sede di attuazione del progetto (ad esempio chiusura per disinfestazione, festa patronale, chiusura estiva, ecc…..)
P.S. Qualora il numero di giorni di chiusura dell’Ente ospitante fosse superiore ad 1/3 dei giorni di permesso degli operatori volontari, l’Ente dovrà prevedere una modalità o una sede alternativa per consentire la continuità di servizio del volontario.

9. E’ possibile il trasferimento del volontario da una sede di servizio ad un’altra sede?
No. L’Ente non può trasferire il volontario da una sede di servizio ad un’altra, anche se la sede è nella stessa città.

 

10. La formazione generale e la formazione specifica si effettuano durante le ore di servizio?
Sì, la formazione, sia generale che specifica di servizio civile, deve essere svolta durante l’orario di servizio ed è obbligo dell’Ente effettuarla con tale modalità.


11. La formazione generale e specifica sono obbligatorie?
Sì, sia per l’Ente che la deve effettuare, sia per i volontari che la devono frequentare.

 

12. Come devono essere considerate le somme percepite per lo svolgimento del Servizio Civile?
Gli assegni di servizio civile sono equiparati a redditi esenti e quindi non imponibili ai fini IRPEF. Tale esenzione comporta che la somma medesima non può essere computata ai fini della soglia di € 2.840,51, limite di reddito per essere considerati come famigliari fiscalmente a carico.

 

13. Quante domande di partecipazione si possono presentare?
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile da scegliere tra i progetti inseriti nel bando, pena l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti.

NOVITA': RISERVA DEI POSTI PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE
Grazie al nuovo Decreto legge n. 44 del 22 aprile 2023, convertito in Legge n.74 del 21 giugno 2023, è prevista una riserva pari al 15% nei concorsi pubblici a favore degli operatori volontari che hanno concluso il Servizio Civile universale senza demerito.